La Suprema Corte torna sull’argomento del genitore prevalente e con ancor maggiore chiarezza ribadisce i criteri di selezione dell’affidamento esclusivo pur in regime condiviso.

Entrando nel merito della questione, la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 30131/19 indica il metodo da seguire per individuare il “genitore collocatario” in regime condiviso, dando per scontato che questa ricerca di una prevalenza debba effettuarsi, e prioritariamente.

In sostanza, si trasforma quella che dovrebbe essere una situazione residuale (capita, ad es., che un genitore sia maggiormente presente a causa della grande distanza delle abitazioni o altra circostanza contingente) in una sistematica necessità.

Ha infatti rilevato la Suprema Corte come: “in tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando che, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.

Deve esistere necessariamente un genitore prevalente, quindi la sua individuazione avviene trasportandovi in automatico i criteri della selezione dell’affidatario esclusivo.

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