Finora il principio era riconosciuto dalla Cassazione soltanto in campo civile. Per la Suprema Corte, la tutela della sicurezza stradale va conciliata con la ragionevolezza: se l’etilometro non è stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide.
La Corte penale si allinea così al principio già espresso in sede civile: l’etilometro va tarato e revisionato e grava sulla pubblica accusa l’onere di provare il regolare funzionamento dell’apparecchio.
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora l’alcoltest risulti positivo, sarà onere della pubblica accusa dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro, nonché la sua omologazione e la sua sottoposizione a revisione.
Ne consegue che, in assenza di revisione periodica, le misurazioni effettuate non posso considerarsi valide e non spetterà alla difesa di parte la difficile (se non impossibile) dimostrazione circa eventuali malfunzionamenti dell’apparecchio.
La maggiore tutela ai conducenti accusati di guida in stato di ebbrezza viene riconosciuta dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 38618/2019 che in tal modo fa valere anche in sede penale un principio sinora applicato solo in campo civile.
La Suprema Corte richiama il precedente consolidato orientamento che, in tema di guida in stato di ebbrezza e qualora l’alcoltest fosse risultato positivo, poneva a carico della difesa dell’imputato l’onere di fornire una prova contraria a detto accertamento (ad esempio la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione).
Tuttavia, la prova del malfunzionamento dell’etilometro appare difficoltosa, tanto più se si considera che la disponibilità dell’apparecchio è in capo alla Pubblica Amministrazione.
Con la recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha modificato così il tradizionale orientamento che privilegiava le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell’interesse dell’imputato a ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità.
Pertanto, la parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.
L’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro.
Sicché, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.