Per il Giudice di Pace di Lecce, l’autovelox può essere utilizzato solo se omologato. La sola “approvazione” non è sufficiente.

È questo l’innovativo principio con cui il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Maria I. Goffredo, con recentissima sentenza n. 5783/19 del 9 dicembre scorso, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato, attraverso una postazione fissa, dalla P.M. del Comune di Melpignano per aver superato il limite di velocità consentito dal CdS.

Per Giudice di Pace di Lecce, in particolare, risulta fondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente, assistito dall’Avv. Alfredo Matranga, ha censurato, tra l’altro, l’errata applicazione della strumentazione elettronica utilizzata per il rilevamento dell’infrazione, considerato che la stessa è provvista di sola approvazione e non anche della prescritta omologazione.

Ed infatti, secondo il Giudice, nel caso di specie, non è stata mai prodotta in giudizio l’omologazione dell’apparecchiatura e poiché tale dispositivo è per competenza approvato dal MIT, stante il combinato disposto degli artt. 45 e 142 CdS e 192 e 345 Reg. CdS, si può ritenere che tali apparecchiature debbano essere sottoposte anche a omologazione.

In conclusione, per il Giudice di Pace, poiché nella fattispecie il dispositivo utilizzato è provvisto di sola approvazione, ma non di omologazione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento, il verbale impugnato risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido in quanto la precisione millimetrica è tutta da riscontrare alla luce della tolleranza del 5% che nasconde dubbi in termini di accuratezza, precisione ed esattezza dell’accertamento.

Secondo il legale, dopo tale pronuncia sono a rischio annullamento migliaia di verbali elevati dalla P.M. di Melpignano sulla strada statale Lecce – Maglie.

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