Per la Cassazione costituisce reato il maltrattamento della maestra che influisce sullo sviluppo dei bambini.
Per il Supremo Giudice, infatti, le condotte delle educatrici vanno valutate anche in relazione alla loro concreta incidenza sullo sviluppo psicofisico dei minori.
In particolare, nell’esaminare la vicenda che vede l’educatrice imputata per maltrattamenti a danno dei bambini, poiché trattasi di soggetti particolarmente vulnerabili, il giudice non dovrà valutare solo il profilo strettamente “naturalistico-fenomenico” delle condotte, ma anche valutare attentamente la concreta incidenza di tali comportamenti sullo sviluppo fisico-psichico di soggetti bisognosi di cure attente.
E’ questo il principio enunciato dalla recentissima sentenza n. 19931/2019 della Cassazione, con cui la sesta sezione penale ha accolto il ricorso di due educatrici di un asilo nido di una cittadina ligure. Le due, dal 2014 al centro di un presunto caso di maltrattamenti nei confronti di minori ospiti della struttura, erano state ritenute colpevoli dal giudice di seconde grado, contrariamente a quanto stabilito in primo grado.
Il giudice di appello aveva valutato la loro responsabilità penale alla luce di una serie di elementi, quali le dichiarazioni di alcuni genitori e supplenti, le risultanze delle videoriprese effettuate per due mesi all’interno dell’asilo, nonché dei contributi forniti dai consulenti tecnici e dal nominato perito. Da qui la conclusione che le imputate, in danno dei minori ospitati nella struttura, avevano tenuto reiteratamente condotte mortificanti, qualificabili come violenza psicologica e fisica.
Innanzi alla Suprema Corte, le due contestano la decisione della Corte territoriale, in particolare sostenendo il travisamento della prova e la mancanza di motivazione, ritenendo che i giudici abbiano dato rilievo a condotte prive di valenza maltrattante e non continuative.
Per gli Ermellini, venendo in rilievo soggetti particolarmente vulnerabili, l’approccio interpretativo deve implicare la necessità che le condotte vanno valutate non solo sotto il profilo strettamente naturalistico-fenomenico, ma anche in relazione alla loro concreta incidenza sullo sviluppo fisico-psichico di soggetti bisognosi di cure attente, a fronte di quanto sancito anche a livello internazionale da convenzioni e protocolli (si richiama, fra l’altro, la Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo).
Da qui, dunque, deriva l’accoglimento dei ricorsi delle due donne essendosi i giudici di merito limitati a fornire una lettura differente del materiale probatorio e a formulare una diversa valutazione sull’attendibilità di alcuni testi e sulle dichiarazioni del perito e dei consulenti.