Per la Cassazione il nesso causale in tema di responsabilità medica va valutato nel rispetto della regola della ragionevole, umana, certezza.
È questo il principio con cui la Suprema Corte con recentissima pronuncia, la n. 37767/19, ha stabilito che il nesso causale tra il danno lamentato da un paziente e il comportamento di un medico va valutato seguendo la regola di giudizio della ragionevole, umana, certezza e tale principio, come in più occasioni chiarito dalla Corte di cassazione, vale anche se ci si trova nell’ambito della causalità omissiva.
In particolare, la citata sentenza ha individuato due parametri cui fare riferimento per procedere all’apprezzamento del nesso causale in tema di responsabilità medica, nel rispetto della regola appena ricordata:
- innanzitutto, occorre tenere conto delle informazioni di carattere generale che riguardano il coefficiente probabilistico;
- in secondo luogo, bisogna valutare le contingenze del caso concreto. Ciò significa, in definitiva, che occorre adeguare al caso concreto le informazioni statistiche generalizzanti.
I giudici della Suprema Corte hanno inoltre precisato che la formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” fa sì che la condanna possa essere pronunciata solo se “il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità che, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, siano remote”. Ossia: quando l’effettiva realizzazione delle stesse sia in concreto priva di qualsivoglia riscontro nelle emergenze processuali.
Sicché, con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità medica, in sede di valutazione del nesso causale occorre individuare tutti gli elementi che concernono la causa dell’evento in quanto, si legge in sentenza, “solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della patologia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale”.
In conclusione, solo in tal modo, quindi, è possibile verificare se, data per realizzata la condotta dovuta e non tenuta, l’evento lesivo lamentato dal paziente sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.