È responsabile il pedone che attraversa una strada a scorrimento veloce, di notte, in un luogo in cui è vietato l’attraversamento pedonale.

È questo il principio con cui la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 25027/2019 ha rigettato il ricorso avanzato dalle parti civili avverso la pronuncia del giudice d’Appello che ha negato la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro in cui è rimasta vittima la congiunta.

Per i Supremi Giudici infatti, la condotta imprudente e imprevedibile del pedone è la sola causa del sinistro considerato che la stessa ha attraversato di notte su una strada a scorrimento veloce e in un luogo in cui l’attraversamento pedonale era vietato.

In particolare per la Cassazione appare corretto il percorso logico giuridico e le motivazioni della Corte D’Appello che nella sentenza ha fatto corretta applicazione del seguente principio giuridico: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

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