Per la Cassazione il colpo di frusta è risarcibile anche senza radiografia.
È questo il principio con cui i Supremi Giudici con ordinanza n. 26249/19 hanno ribadito ancora una volta che i criteri di cui all’art. 32 D.L. n. 1/2012 per l’accertamento del danno alla salute per microlesioni sono fungibili e alternativi, non essendo quest’ultima norma né una legge che pone limiti ai mezzi di prova, poiché non impedisce di dimostrare l’esistenza d’un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali, né alla risarcibilità del danno, poiché essa non impone di lasciare senza ristoro i danni che non attingessero una soglia minima di gravità.
Per la Suprema Corte quindi il danno alla salute per lesioni di lieve entità, ad esempio quello determinato dal “colpo di frusta”, è risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali; ed infatti, l’art. 32 del D.L. n. 1/12, consente di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali.
In sostanza, per i magistrati, l’art. l’art. 32 D.L. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce “norme in senso lato”, cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme.
Tale norma va intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione, ovvero: l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali. Si tratta, sottolinea la Corte, di criteri fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi.
L’art. 32, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell’ordinamento: quello secondo cui l’accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima.