Autovelox: non utilizzabili i risultati delle apparecchiature solo approvate e non anche omologate.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Milano stabilendo che le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità devono essere debitamente omologate, non è sufficiente l’approvazione ministeriale.

Lo ha chiarito il GdP Milano con recentissima sentenza depositata lo scorso 13 novembre.

La vicenda traeva origine da un’opposizione a verbali con cui era stata accertata, mediante dispositivo elettronico, una violazione dei limiti di velocità stabiliti dall’art. 142, comma 8, del CdS. La violazione non era stata immediatamente contestata e, secondo il ricorrente, le sanzioni dovevano essere annullate.

In particolare, in sede di gravame è stata eccepita la mancata omologazione da parte del MISE dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l’accertamento, che invece risultava aver ottenuto solo l’approvazione da parte del MIT, mediante determine dirigenziali.

Per il GdP è infatti l’art. 142, comma 6, del CdS a parlare di “apparecchiature debitamente omologate”, mentre quella di cui è causa (T-Exspeed V. 2.0) risulta, come da documentazione depositata dal Comune di Milano, mai stata omologata, bensì “approvata” con due determine dirigenziali del MIT.

Il legislatore, spiega il giudice, pur prevedendo le due diverse ipotesi (omologazione e approvazione), a volte sembra, ma solo apparentemente, usarle in modo promiscuo, ingenerando con ciò una certa confusione.

Invece, come ben declina l’art. 192 del Regolamento C.d.S., si tratta di due procedure completamente diverse e che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.

Le “apparecchiature debitamente omologate” di cui all’art. 142, comma 6, del C.d.S., invece, sono quelle apparecchiature che devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al CdS.

In caso di mancanza di tali caratteristiche, tali apparecchi potrebbero solo essere approvati, ma non potrebbero essere utilizzati per la misurazione della velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice.

In conclusione, il magistrato onorario conferma l’esistenza di “una chiara distinzione tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura quanto sulla finalità perseguita”. Il legislatore, infatti, per i casi in cui è prevista l’omologazione, ha individuato vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.

Nel caso di specie, non essendo stata l’apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del CdS.

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