Per la Cassazione per attribuire e quantificare l’assegno di mantenimento non rileva più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
È questo il principio ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26084/2019 con cui ha rigettato il ricorso di un marito pretenzioso che, non contento dell’assegno mensile di 1500,00 euro fissato dal giudice di secondo grado, ha chiesto l’aumento a 6000,00 euro e l’accertamento della situazione patrimoniale e reddituale della moglie.
In particolare, per la Cassazione non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno, il quale deve assolvere semmai a una funzione assistenziale e compensativa, che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatte.
Per quanto riguarda la misura dell’assegno la Corte ha rilevato la conformità della sentenza di secondo grado alla giurisprudenza di legittimità e in particolare alla SU n. 18287/2018 per la quale l’assegno divorzile ha prima di tutto una funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi che deve tenere conto del contributo fornito dall’ex coniuge più debole alla vita familiare. Non occorre quindi, come richiesto dal ricorrente, chiedere prove sulla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie, considerato che il tenore di vita non è un parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno di separazione e che l’entità dello stesso, disposta a favore dell’ex marito, soddisfa pienamente sia la funzione compensativa che quella assistenziale, richieste dalla giurisprudenza.