Non ha colpa il pedone che attraversa vicino alle strisce pedonali provocando un sinistro stradale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 47204/2019 valutando la vicenda di un pedone accusato dell’omicidio colposo di un ciclista. Il pedone aveva infatti attraversato fuori dalle strisce pedonali e, per questo, si riteneva a lei addebitabile la rovinosa caduta della vittima in bicicletta.
Per la Suprema Corte la precedenza spetta in ogni caso al pedone che attraversa la strada nella zona in cui si trovano le strisce pedonali, essendo irrilevante che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. Non è possibile, infatti, predeterminare la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento.
Il conducente di un veicolo che si avvicina agli attraversamenti pedonali sarà dunque tenuto a prestare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata per consentire l’esercizio del diritto di precedenza.
In particolare, la Cassazione ricorda come, secondo giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.