Impianti di distribuzione del carburante troppo vicini agli incroci in molti casi risultano irregolari, tuttavia sussistono casi speciali in cui si può autorizzarne l’esercizio.
Con una recentissima pronuncia del 28 dicembre scorso, il TAR Lecce (Pres. D’Arpe e Est. Rotondano) ha stabilito che gli impianti di distribuzione di carburante già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada possono permanere in esercizio anche se collocati ad una distanza inferiore ai 12 metri dagli incroci.
Pertanto, dichiarano gli avvocati Alfredo Matranga e Valentina Romano, che hanno difeso il gestore dell’impianto, non vi alcun obbligo per i Comuni di revocare le autorizzazioni preesistenti, potendo al contrario all’esito del procedimento di verifica di compatibilità autorizzare distanze inferiori nelle ipotesi di impossibilità tecnica di adeguamento, ferma la verifica della sicurezza stradale.
Si tratta di una importantissima pronuncia, come affermato dagli stessi giudici, che affronta una questione di assoluta novità.