Anche un solo schiaffo configura il reato di percosse, salvo che il gesto non provochi una malattia ricadendosi, in tal caso, nel reato di lesioni.
Pera la Suprema Corte di Cassazione il termine “percuotere” di cui all’art. 581 c.p., infatti, è assunto nel suo significato più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica.
Viceversa, il reato di percosse è derubricabile a quello di ingiuria reale soltanto se il gesto è espressione di una violenza simbolica, costituita da un lieve contatto fisico, e diretto, in modo palese, a manifestare disprezzo, senza una sia pur minima sofferenza fisica e con l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale.
E’ questo il principio chiarito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 27737/19 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato di percosse nei confronti di una donna.
In particolare, ha affermato la Cassazione, il termine “percuotere” previsto dall’art. 581 c.p.p. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica.
Non si è dunque in presenza di una c.d. ingiuria reale che, invece, si configura solo quando le percosse non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.
Il Collegio, inoltre, ha ritenuto di condividere le conclusioni a cui si è giunti in vicenda analoga a quella oggetto di giudizio secondo cui, “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 581 c.p., nella nozione di percosse rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria c.d. reale)”.