Merita il carcere il marito che versa alla moglie solo una piccola parte del mantenimento e la stessa viene a trovarsi in gravi condizioni di indigenza a causa dell’omesso versamento di quanto dovuto.
Rischia la pena di giustizia di cui all’art. 570 c.p., secondo comma, c.p. l’ex coniuge che non versa integralmente il mantenimento dovuto all’altro, facendogli mancare i mezzi di sussistenza e riducendolo progressivamente in uno stato di grave indigenza.
E’ questo quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella recentissima pronuncia n. 30184/2019, confermando la condanna ex art. 570, comma 2, c.p., nei confronti di un uomo che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata.
La vicenda traeva origine dai mancati versamenti effettuati dal marito che aveva versato in cinque anni e mezzo poco più di un terzo del mantenimento dovuto alla ex, che si era poi ritrovata in una situazione di assoluta precarietà e indigenza, anche a causa della chiusura, per mancanza di fondi, della propria agenzia immobiliare venendosi a trovare progressivamente in una situazione di assoluta precarietà.
“Totale degrado e abbandono”, “stato di crisi totale sotto il profilo economico”, riduzione alla “fame”, sono solo alcuni dei passaggi salienti, valorizzati dai giudici d’appello, delle deposizioni dei due figli dell’imputato e della persona offesa e della sorella di quest’ultima.
Il marito, evidenzia la Cassazione, non risulta aver mai sollecitato la modifica della misura dell’assegno di mantenimento posto a suo carico di cui il Tribunale aveva confermato l’entità al tempo stabilita con provvedimento presidenziale, in ragione degli accertati “plurimi interessi professionali ed imprenditoriali” dell’odierno ricorrente.
Per questo risultano irrilevanti le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’uomo, in quanto ritenuto implausibile che il prevenuto potesse sostenere spese elevate per i dipendenti del proprio studio professionale senza praticamente incassare alcunché. Infatti, anche dopo la separazione, l’uomo aveva continuato a svolgere la propria attività di geometra, ricevendo incarichi remunerativi, come pure quella di imprenditore edile, collaborando inoltre con l’agenzia di intermediazione immobiliare della nuova compagna.
Ciò, secondo i giudici, dimostra l’inesistenza di una situazione di incapacità di adempiere, che, per consolidata e sempre valida giurisprudenza, onde rivestire portata scriminante, deve essere assoluta e adeguatamente provata.