Alcoltest: nulla anche la sanzione amministrativa se è omesso l’avviso della facoltà di assistenza legale.
Confermata dal Giudice di pace di Rho, la nullità anche della semplice sanzione amministrativa in caso di alcoltest effettuato senza avviso all’automobilista della facoltà di farsi assistere da un legale.
Come noto, l’art. 114 disp. att. c.p.p. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’alcoltest, della sua facoltà di farsi assistere da un avvocato durante la rilevazione.
Se in ambito penale è ormai pacifico che l’omesso avviso implichi la nullità dell’accertamento irripetibile, lo stesso non può dirsi qualora l’accertamento rilevi un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e, pertanto, comporti una sanzione solo di tipo amministrativo e non anche penale.
Già lo stesso Giudice di Pace di Rho in passato ha evidenziato come qualsivoglia risultato emerso dall’alcoltest effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all’assistenza legale, sia inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo.
Tuttavia i precedenti giurisprudenziali in campo amministrativo sono pochi.
Ora il medesimo giudice di pace di Rho (MI), ha recentemente ribadito e confermato tale principio (SENTENZA N. 263/2019), affermando che “_indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere rientri nell’ambito amministrativo o penale l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato … gli agenti avrebbero dovuto, pertanto, avvertire il ricorrente della facoltà di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p._”.
In tal modo il giudice, aderendo alla tesi del ricorrente, ha accolto il ricorso ed ha annullato il verbale impugnato.