Per la Cassazione l’assegno divorzile non spetta alla ex moglie che abbandona il lavoro.
Lo ha ribadito la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26594/2019 seguendo così l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018.
In particolare, per i Supremi Giudici va confermata la funzione puramente assistenziale dell’assegno divorzile, che non spetta al richiedente privo di mezzi adeguati per sua libera scelta.
L’ex moglie, ancora in giovane età e pienamente capace di trovarsi un’occupazione, non ha diritto infatti a percepire l’assegno divorzile quando ha volontariamente abbandonato l’impiego che le assicurava l’autosufficienza economica.
Viene così confermata la funzione meramente assistenziale, ed al contempo perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, che non spetta al richiedente che versi in stato di bisogno imputabile ad una sua libera scelta.