È stato il TAR Salerno con l’ordinanza 20 settembre 2013 a statuire il principio per cui, dopo l’approvazione della nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247 – che all’art. 46, comma 5, ha specificato che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti” -, sussiste l’obbligo di motivazione degli elaborati dei candidati.

In particolare, si legge nell’ordinanza in rassegna:

“PREMESSO di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi”.

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