Rientra nelle competenze che spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, il potere di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale. Con questo ed altri interessanti principi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma (Sezione II Ter, n. 602 del 2009).

In particolare, ha osservato il Consiglio di Stato, a conferma della sussistenza di questa competenza sindacale si pone la specifica disposizione dettata dall’art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che, nel dare corpo alle prescrizioni di cui alle norme del testo unico, attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive anche alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume.

Peraltro, per il Consiglio di Stato è illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 2, l. 25 agosto 1991, n. 287, e per difetto di motivazione, una ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 54, lett. b) e d), del DLgs 267/00, con la quale è stato previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale e negli esercizi pubblici siti in prossimità durante le partite di calcio, nel caso in cui l’adozione di tale ordinanza non sia stata preceduta da una approfondita istruttoria che abbia evidenziato una situazione di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica, idonea a giustificare una misura dalla portata restrittiva così ampia.

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