TAR Puglia: termine per promuovere il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente condannato. Il procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente va attivato entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni.
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la PA ha avviato e poi concluso il procedimento disciplinare oltre il termine di complessivi duecentosettanta giorni dal momento in cui ha appreso della condanna penale del dipendente incolpato.
Il termine di 270 giorni, ha proseguito il TAR Salentino, è frutto della somma tra il termine di 180 giorni – previsto per l’inizio del procedimento disciplinare – con quello di successivi 90 giorni previsto per la conclusione dello stesso.
Ancora, secondo il TAR il dies a quo non è identificato in quello della pubblicazione della decisione mediante lettura del dispositivo in udienza, in quanto il procedimento disciplinare postula per il suo regolare svolgimento l’esatta percezione da parte della p.a. dell’accertamento dei fatti effettuato in sede penale, che può aversi solo con l’acquisizione del testo integrale della sentenza ( T.A.R. Lazio, sez. I, 26 luglio 2004, n. 7377).
Nel caso di specie, ha concluso il TAR, dalla produzione documentale è emerso che l’Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza irrevocabile in data 22.10.1992 ed ha avviato il procedimento disciplinare con atto di contestazione degli addebiti del 22.6.1993 e concluso con atto di destituzione adottato in data 8.11.1993, quindi oltre i termini sopra riportati.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sentenza 31 luglio 2007, n.3031).