Per la Corte d’appello di Catania, va annullata la delibera condominiale che non convoca per l’assemblea entrambi i coniugi comproprietari.

La corte d’appello di Catania, con sentenza n. 924/2019 ha annullato infatti una delibera perché all’assemblea condominiale non è stata convocata la moglie di un condomino (invece regolarmente convocato) comproprietaria con lo stesso di un appartamento e di un garage all’interno del condominio. Non importa infatti che all’assemblea abbia preso parte il marito, anche perché lo stesso non ha agito in nome della moglie e non era munito neppure della delega scritta necessaria per sostituirla.

In particolare per la Corte d’Appello va annullata la delibera assembleare, osservando come dalle prove documentali prodotte in giudizio è emerso che l’avviso di convocazione è stato indirizzato a G.M., che lo ha firmato per ricezione, ma non alla moglie, odierna appellata, comproprietaria con il coniuge di un appartamento e di un garage nell’edificio condominiale.

Ai sensi dell’art. 66, co. 3, delle disp. att, del codice civile, l’omessa convocazione determina l’annullabilità della delibera assembleare, perché adottata in assenza della condomina non convocata e quindi legittimata a impugnarla. Non rileva infatti che l’avviso di convocazione sia stato effettuato nei confronti del coniuge convivente, così come non rileva che il primo abbia ricevuto concretamente l’avviso.

Questo perché, ai sensi dell’art 1136 co. 6 c.c. e dell’art. 66 co. 3 delle disp att. c.c “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, inoltre l’avviso di convocazione deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”. Nessun rilievo riveste il fatto che il marito abbia preso parte all’assemblea, visto che in quella sede non solo non ha manifestato di agire in qualità di rappresentante della moglie, ma anche perché lo stesso era privo della necessaria delega scritta richiesta dall’art. 67 co. 1 c.c.

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