E’ questo il principio con cui il TAR Lecce – Sez. I -, con la sentenza in commento (n. 1915/12), ha accolto il ricorso proposto da un candidato per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalle prove orali dell’esame forense.

In particolare, per il TAR salentino è illegittima la valutazione considerato che lo svolgimento del parere di diritto civile (valutato 26/50) denota una buona conoscenza del tema ed una apprezzabile articolazione degli argomenti trattati

Peraltro, in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale, ha proseguito il Collegio, deve reputarsi illegittimo il giudizio negativo assegnato, poiché il candidato palesa una sufficiente padronanza del tema e la buona articolazione degli argomenti (in forma priva di errori grammaticali e con lessico giuridico corretto).

Anche con riferimento all’atto giudiziario in materia penale, il candidato ha rappresentato bene e sinteticamente le proprie tesi, in forma corretta e con adeguato ordine espositivo. Appare infatti sufficiente il possesso delle nozioni giuridiche, unitamente (come richiesto dalla lettera h) degli indirizzi ministeriali citati) alla capacità di compiere una scelta difensiva e alla padronanza delle tecniche di persuasione.

Ne discende che il compito, sebbene sintetico, non può dirsi generico né, soprattutto, “del tutto insufficiente” (avendo peraltro conseguito il voto di sufficienza di tre commissari), e neppure carente quanto alla motivazione, che invece risulta rassegnata dal candidato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2012, proposto da:
……., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
Commissione Esami di Avvocato – Sessione 2011 presso Ministero della Giustizia, n.c.;

per l’annullamento

nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei giudizi analitici e sintetici sui suoi elaborati indicati nel verbale di adunanza del 20/04/2012 della II^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, sessione 2011, individuata per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte di Appello di Lecce, nonché del consequenziale provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali degli esami di Avvocato, sessione 2011, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l’avv. Tommaso Millefiori e l’avvocato dello Stato Giovanni Pedone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Il dott. …. ha partecipato alla sessione di esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, sostenendo le prove scritte.

Pubblicati in data 18-20 giugno 2012 gli esiti della correzione degli elaborati, effettuata dalla II Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Salerno, ed a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso di aver riportato il giudizio complessivo di 84 nelle tre prove scritte, inferiore al minino richiesto di 90 e, quindi, senza essere ammesso alla prova orale.

In particolare, sono stati giudicati insufficienti due dei tre compiti svolti, essendo stato assegnato il punteggio di 26/50 al parere in diritto civile (con la motivazione: “Soluzione poco convincente e non adeguatamente motivata. Non pertinente il richiamo a Cass., 13 ottobre 2011, n. 21907”), ed il punteggio di 28/50 all’atto giudiziario in materia di diritto penale (con la motivazione: “Atto generico e del tutto insufficiente. Carente la motivazione”).

Avverso i giudizi riportati è stato proposto il presente ricorso, denunciando con un unico motivo la violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento del fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità delle valutazioni rispetto ai criteri (generali ed astratti) predeterminati.

Si afferma che la motivazione dei giudizi è resa con formulazione stereotipata (che impedisce di comprendere i rilievi critici operati), senza apporvi correzioni o segni grafici, ed è sostanzialmente errata, considerando che gli elaborati redatti si mostrano corretti quanto alla forma espressiva e al lessico giuridico, con contenuti corrispondenti al compiti da svolgere; si contesta poi che i compiti siano stati esaminati, assieme a numerosi altri scritti, nella seduta in cui è stato impiegato un insufficiente tempo medio per ciascuno di essi (4,37 minuti).

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato, depositando documentazione in data 18/10/2012.

Il ricorrente ha prodotto note d’udienza alla Camera di Consiglio del 24 ottobre 2012, nella quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.

2.- Il Tribunale intende premettere che l’operato delle commissioni di abilitazione o di concorso ha natura mista, contenendo un aspetto “provvedimentale”, con riguardo all’ammissione alla fase successiva, ed uno prettamente di “giudizio”, circa la preparazione del candidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3402).

Essendo i due aspetti strettamente congiunti, il generale sindacato del Giudice Amministrativo sull’attività provvedimentale della P.A. (al fine di assicurare pienezza ed effettività della tutela, secondo il fondamentale canone ora codificato dall’art. 1 cpa) non può essere limitato e, quindi, coinvolge l’attività valutativa della Commissione, verificando la coerenza e logicità del risultato finale raggiunto, rispetto agli elementi che emergono dalla prova oggetto di valutazione e che il Giudice ben può apprezzare, pur con una certa prudenza nell’evitare che la propria valutazione si sovrapponga a quella operata dall’Amministrazione.

A tal fine, soccorre l’esame dei criteri che vengono predeterminati ed a cui deve attenersi la Commissione, i quali costituiscono la base per la verifica del Giudice sulla correttezza del suo operato.

Passando al caso di specie, si è detto innanzi che le valutazioni negative hanno riguardato l’elaborato consistente nel parere di diritto civile (che ha conseguito la votazione di 26/50, con la motivazione: “Soluzione poco convincente e non adeguatamente motivata. Non pertinente il richiamo a Cass., 13 ottobre 2011, n. 21907”), ed il compito riguardante un atto giudiziario in materia di diritto penale (che ha riportato il voto di 28/50, con la motivazione: “Atto generico e del tutto insufficiente. Carente la motivazione”).

Con riguardo al primo, il Collegio evidenzia che lo svolgimento del compito denota una buona conoscenza del tema ed una apprezzabile articolazione degli argomenti trattati, poiché:

– il tema è introdotto con efficace sintesi espressiva (“La questione proposta riguarda la vexata quaestio delle obbligazioni solidali e in particolare il principio di solidarietà passiva con riferimento alle obbligazioni condominiali”);

– fanno seguito, in buon ordine, l’esposizione del risalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, l’intervento di Cass., SS.UU., 8 aprile 2008 n. 9148 (riassunto sinteticamente e senza errori), il riferimento alla opposta giurisprudenza di merito e alla ratio sottesa di tutela del creditore, l’indicazione degli articoli del codice civile e la spiegazione degli istituti dell’obbligazione solidale e indivisibile e del requisito della indivisibilità della prestazione;

– chiudono il tema il riferimento al caso concreto (prestazione chiesta dal fornitore del combustibile al Condominio) e la soluzione proposta al supposto cliente.

A questo punto, è necessario precisare che gli indirizzi forniti dalla Commissione Centrale richiedevano ai candidati “chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica (vedi la lett. b) dei criteri del 5/12/2011), oltre alla dimostrazione “della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza” e “di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza” (lettere c) e d) degli stessi criteri).

In relazione ad essi ed alla stregua di quanto osservato, deve reputarsi illegittimo il giudizio negativo assegnato, poiché il candidato palesa una sufficiente padronanza del tema e la buona articolazione degli argomenti (in forma priva di errori grammaticali e con lessico giuridico corretto).

Non assume, infatti, carattere decisivo che il richiamo alla sentenza della Cassazione del 13 ottobre 2011 n. 21907 non sia pertinente, atteso che tale richiamo è contenuto a pag. 2, tra parentesi e in un contesto in cui è citata anche la giurisprudenza di merito, per cui trattasi di errore lieve (incidente sul voto da assegnare), ma certamente non significativo nell’economia del discorso.

Anche l’ulteriore connotato negativo rinvenuto dalla Commissione, secondo cui la soluzione è poco convincente, non osta ad un giudizio favorevole, stante l’espressa previsione della possibilità, per il candidato, di trarre conclusioni difformi dall’indirizzo giurisprudenziale o dottrinario, purché motivate (v. il punto g) degli indirizzi diramati dal Ministero della Giustizia in data 5/12/2011).

Nella specie, il dott. …… ha consigliato all’ipotetico cliente di “mettersi al riparo da un’eventuale azione esecutiva” provvedendo al pagamento dell’intera fornitura e agendo in regresso verso gli altri condomini, prospettando una soluzione che può dirsi frutto di eccessivo timore ma che non è solo per ciò censurabile (e che appare, peraltro, plausibile con riguardo alle oscillazioni registrate in giurisprudenza).

Quanto all’atto giudiziario in materia penale (dichiarazione di appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 314 c.p.), il candidato rappresenta bene e sinteticamente le proprie tesi, in forma corretta e con adeguato ordine espositivo, esordendo con l’illustrazione del convincimento del Giudice di prime cure, per poi passare a descrivere il delitto di peculato e gli orientamenti formatisi in dottrina e giurisprudenza, richiamando il carattere dell’offensività della condotta, per escludere infine la ricorrenza del reato nella specie (collegamento a siti non istituzionali, da parte di dipendente pubblico, avendo l’Ente un contratto di utenza onnicomprensivo di spese).

Appare dunque il sufficiente possesso delle nozioni giuridiche, unitamente (come richiesto dalla lettera h) degli indirizzi ministeriali citati) alla capacità di compiere una scelta difensiva e alla padronanza delle tecniche di persuasione.

In tal senso, le conclusioni rassegnate sono infatti chiare e coerenti: “Posta in questi termini la questione, è del tutto evidente che la condotta del pubblico dipendente Caio, non avendo arrecato alcun danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione, è priva dell’elemento offensivo e quindi, scevra di disvalore penale (in tal senso Cass. Penale Sezione VI 19 ottobre 2010, n. 41709)”.

Ne discende che il compito, sebbene sintetico, non può dirsi generico né, soprattutto, “del tutto insufficiente” (avendo peraltro conseguito il voto di sufficienza di tre commissari), e neppure carente quanto alla motivazione, che invece risulta rassegnata dal candidato.

Per le suesposte ragioni, sono illegittimi e vanno conseguentemente annullati i censurati giudizi degli elaborati del ricorrente, unitamente al provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Sussistono tuttavia giusti motivi, considerata la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i giudizi ed il provvedimento impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

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