TAR Puglia: invalida l’offerta con indicazione dei prezzi in sole cifre e non in lettere e cifre. È legittimo il provvedimento con cui la PA non ha ritenuto valida l’offerta, in quanto “i prezzi unitari sono espressi solamente in cifre e non in lettere e cifre, così come richiesto dal bando di gara”.
È questo il principio con cui il TAR Lecce ha respinto il ricorso proposto da una Società avverso il provvedimento di esclusione, adottato a causa della mancata indicazione anche in lettere dei prezzi unitari.
In particolare, ha osservato il TAR salentino “Il bando prescrive testualmente che i prezzi unitari indicati in Euro (in cifre e in lettere) offerti per ogni lavorazione e fornitura devono essere espressi esclusivamente sul modulo predisposto dall’Amministrazione. Prosegue poi stabilendo che Pena l’esclusione, deve essere indicato in calce al modulo il prezzo complessivo nonché la percentuale di ribasso offerto rispetto all’importo a base d’asta d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere”.
Ha poi aggiunto il TAR adito “La disposizione che impone la doppia indicazione – lettere e cifre – dei prezzi delle singole lavotazioni è contenuta nell’art 5 L. 14/73, che stabilisce che i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. Detta disposizione è stata poi ritrascritta nell’art 90 DPR 554/99, in base al quale nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte”.
Ancora, secondo il TAR Lecce “Il comma VII della disposizione in esame stabilisce che la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”.
Hanno infine concluso i Giudici salentini “In base a dette disposizioni quindi l’indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere è un elemento essenziale dell’offerta; la mancanza dell’indicazione in lettere comporta l’esclusione dalla gara, in quanto detta indicazione è finalizzata a risolvere ogni incertezza che può insorgere in un’offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari: infatti in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il conteggio dei prezzi unitari è poi riscontro della esattezza del prezzo complessivo: qualora vi sia contrasto tra cifra e lettere del prezzo complessivo prevale quest’ultimo e nel caso poi il prezzo complessivo non corrisponda alla somma dei prezzi delle singole lavorazioni, viene corretto il prezzo complessivo, atteso che i prezzi unitari vengono sempre tenuti “fermi”, come disposto ai sensi del comma VII dell’art 90 in esame: i prezzi unitari, a loro volta, sono corretti se il prezzo complessivo cui gli stessi portano è diverso dal prezzo complessivo risultante dal ribasso percentuale offerto.
L’indicazione in lettere concorre a determinare in modo inequivocabile la volontà negoziale del concorrente.
Non è quindi sufficiente a sanare l’omessa indicazione dei prezzi unitari in lettere la circostanza che il prezzo complessivo offerto da parte della ricorrente sia stato indicato sia in cifre che in lettere, dal momento che il prezzo complessivo viene controllato sulla base delle offerte delle singole lavorazioni.
Svolgendo tale funzione, la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l’esclusione dell’offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, in quanto adempimento previsto da una norma inderogabile, che si deve considerare inserita nella “lex specialis” della gara, anche qualora non fosse espressamente previsto”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Seconda Sezione, Sentenza 19 maggio 2007, n.1940).