La controversia risolta dai giudici di piazza Capo di Ferro attiene al ricorso proposto da un aspirante legale che si era rivolta al Tar Calabria poiché contestava il provvedimento di non ammissione alle prove orali della sessione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2006, in corso presso la Corte d’appello di Catania. La ricorrente, inoltre, aveva impugnato insieme al verbale con il quale il ministero della Giustizia aveva stabilito i criteri di valutazione degli elaborati anche il decreto di abbinamento delle sedi di Catanzaro e di Catania.
Il dicastero di via Arenula ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che l’impugnazione del provvedimento di definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte e del decreto ministeriale di abbinamento delle sedi, poiché provenienti da un organo centrale dello Stato con carattere generale, radica la competenza territoriale del Tribunale amministrativo della Capitale.
Il Consiglio di Stato non ha avuto dubbi: la competenza è del Tar capitolino. Infatti, spiegano i consiglieri di Stato, il verbale con il quale ai sensi dell’articolo 1bis della legge 180/03 la Commissione centrale presso il ministero della Giustizia ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali non limita la sua efficacia alla sola regione di residenza dell’aspirante legale. Ma si estende, continua il Supremo organo di Giustizia amministrativa, all’intero territorio nazionale. Per cui la contestuale impugnazione del verbale e del provvedimento di esclusione implicano la devoluzione al Tar Lazio della competenza a conoscere della controversia nel suo complesso.