TAR Lecce: per l’esclusione dall’arruolamento a causa di droga occorrono controlli. È illegittimo il provvedimento di esclusione dall’arruolamento in difetto di alcuna attività istruttoria nell’immediatezza dei fatti o successivamente.
È questo il principio con cui il TAR Lecce con la sentenza in commento ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dall’arruolamento deciso dall’Amministrazione per avere il ricorrente fatto uso di sostanze stupefacenti. In particolare, per il Giudice adito non sono affatto idonei i controlli effettuati da una pattuglia in servizio ad evidenziare alcuna responsabilità del ricorrente né a fondare alcun giudizio circostanziato sulla sua condotta di vita e moralità.
Pertanto, per il TAR Lecce l’uso di stupefacenti, da parte del ricorrente, “Resta quindi fondato su un assunto errato……., laddove……(la Commissione) ha ritenuto acquisito un dato del tutto indimostrato, anche in via indiretta”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Prima Terza, Sentenza 23 agosto 2007 n. 3098).