TAR Lecce: metodo di Hondt per la ripartizione dei seggi nelle elezioni amministrative. Ai sensi dell’art. 73, commi 8 e 9 del T.U.E.L nei comuni con più di 15.000 abitanti i seggi vanno ripartiti tramite il metodo di Hondt, dapprima tra i gruppi di liste e poi all’interno di ciascuna lista.
È questo il principio con cui il TAR Lecce con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente che erroneamente è stato escluso dall’assegnazione del seggio elettorlare, ordinando al Prefetto la ripartizione dei seggi, attribuendoli prima ai gruppi di lista componenti le varie coalizioni e poi alle singole liste.
In particolare, secondo il TAR salentino, l’Ufficio elettorale centrale, nel determinare i seggi spettanti ai gruppi di liste, che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 presso il Comune di Martina Franca, ha erroneamente indicato, quale quoziente, la cifra elettorale delle singole liste più suffragate, in luogo della somma dei voti riportati complessivamente dai gruppi.
Ciò ha determinato, ha proseguito il TAR, l’erroneità dell’atto di proclamazione terminativo del procedimento elettorale avviato, essendo stata posta in risalto l’erronea applicazione dell’art. 73, commi 8 e 9 del T.U.E.L.. Pertanto, il TAR Lecce ha demandato all’autorità prefettizia territorialmente competente la rideterminazione dei seggi spettanti ai gruppi di liste che hanno preso parte alla competizione elettorale in argomento, secondo quanto previsto dall’art .73 del d.lgs. 267/2000.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Prima Sezione, Ordinanza 10 ottobre 2007, n.1331).