Infrazione al Codice della Strada e successiva ordinanza-ingiunzione: l’interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l’atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall’art. 2943 c.c..

Lo ha stabilito il GdP di Brindisi con sentenza 1 dicembre 2006.

In particolare, con la richiamata pronuncia il Giudice adito ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Brindisi per il pagamento della sanzione di Euro 126,58 relativa ad una multa notificata al ricorrente nel 2001.

Col citato ricorso il ricorrente ha censurato la nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso in violazione dell’art. 209 del C.d.S., in relazione all’art. 28 della L. 689/81.

Ed infatti, la violazione del C.d.S. addebitata al ricorrente fu accertata il 28-11-2000 e notificata, successivamente il 22-1-2001, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 25-2-2006, quindi oltre il termine di prescrizione previsto dalle norme di legge con conseguente decadenza dell’ente impositore dall’esazione del credito.

Il Comune di Brindisi, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del provvedimento amministrativo, ritenendo che il termine di prescrizione è stato interrotto con l’emissione e il deposito dell’ordinanza all’ufficiale notificatore, avvenuto il 10-2-2006.

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Per il GdP di Brindisi infatti “l’art. 209 del C.d.S. sancisce che il diritto a riscuotere le somme proventi delle sanzioni amministrative si prescrive, secondo la norma prevista dell’art. 28 della L. 689/81 che fissa il termine per la riscossione del credito in 5 anni dal giorno in cui fu commessa la violazione, salvo che, nel frattempo non vi sia stato atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c.“.

Ha poi aggiunto il Giudice che “Dalla documentazione depositata in atti, si evince che la notifica del verbale di contravvenzione avvenne il 22-2-2001: calcolando da tale data il decorso della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, il termine scade il 22-2-2006, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 25-2-2006, quindi oltre i 5 anni previsti dalla legge“.

Pertanto, ha concluso il Giudice di Pace “la tesi con cui, il Comando di P.M., nella sua memoria difensiva, afferma che il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto con il deposito del provvedimento ingiuntivo al messo notificatore da parte dell’ente impositore il 10-2-2006, non è giuridicamente fondata: l’interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l’atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall’art. 2943 c.c.“.

Lascia un commento

Chiudi il menu