RECUPERO LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU
Negli ultimi anni le difficoltà a ricevere dalle parti la liquidazione stabilita dal Giudice è notevolmente aumentata.
Lo Studio Legale Matranga offre al CTU la propria esperienza al fine di recuperare nel più breve tempo possibile le proprie competenze.
Lo Studio si occuperà di ottenere il rilascio della copia del decreto di liquidazione in forma esecutiva e copia conforme dell’esecutiva alla cancelleria; di provvedere alla notifica della copia esecutiva; della stesura dell’atto di precetto e della sua notifica; in caso di mancato pagamento del pignoramento e procedura giudiziaria esecutiva di vendita all’asta del bene pignorato.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il debitore provvede al pagamento delle competenze alla ricezione dell’atto di pignoramento.
Con sentenza le spese CTU vengono poste a carico della parte soccombente. Capita spesso di trovarsi ad agire nei confronti di un soggetto insolvente.
Tuttavia le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del Consulente Tecnico d’Ufficio (Cass. nn. 28094/09 e 23586/08), il quale contro di esse può azionare (per l’intero credito) solo il Decreto di liquidazione emesso a suo favore, e ciò a prescindere dalla diversa ripartizione in sentenza, la quale non costituisce infatti revoca del decreto ed è azionabile soltanto tra le parti stesse e non opponibile ai terzi.
Tribunale di Torino, sez. III Civile, sentenza n. 7654 del 30 dicembre 2011
Il decreto sopra menzionato rappresenta un titolo provvisoriamente esecutivo; tale titolo nei rapporti esterni tra le parti e lo stesso consulente diventa definitivo in mancanza di opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 170, DPR 30 maggio 2002, n. 115, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
L’opposizione deve essere proposta entro il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, da parte del consulente e/o dalle parti processuali, compreso anche il pubblico ministero.
La parte escussa dal consulente per il pagamento del compenso non può opporgli la differente regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza, dovendo pagare l’intero compenso.
Come precedente giurisprudenza sul tema ha anche precisato (cfr. sul punto Cass. civ. 30.12.2009, n. 28094; Cass. civ. 15.07.2008, n. 23586) solo in seguito si avrà possibilità di agire in regresso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1299 c.c., nei confronti della parte al cui carico sono state poste in sentenza.