Va sospeso, per difetto di istruttoria e motivazionale, il provvedimento di destituzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione.

È questo il principio con cui il TAR Puglia, Sezione I di Bari, con l’ordinanza in rassegna 8.9.11, n. 707 ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale, proposto da un agente di P.S. avverso il provvedimento di destituzione dal servizio irrogato a seguito di sentenza penale di proscioglimento e di successivo procedimento disciplinare.

In particolare, il Giudice Amministrativo adito ha sospeso il provvedimento impugnato “Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto appaiono, prima facie, fondate le argomentazioni svolte dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione e d’istruttoria”.

Per il Giudice Amministrativo è necessaria, infatti, sia un’adeguata istruttoria che una congrua motivazione nei casi di destituzione a seguito di procedimento disciplinare avviato dopo sentenza penale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, atteso che in siffatte ipotesi non c’è un accertamento pieno dei fatti addebitati.

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