TAR Lazio: limiti al ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto. È improcedibile il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, nel caso in cui risulti che, al momento in cui il ricorso è stato posto in decisione, la P.A. appaltante abbia già stipulato il contratto di appalto.

È questo uno dei principi enunciati dal TAR Lazio con la sentenza 19 novembre 2007 n. 11330.

Per il TAR capitolino, infatti, l’art. 246, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede che – nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi – la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Per il TAR adito, deve pertanto ritenersi improcedibile un ricorso relativo ad una gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento di oo.pp. che sia diretto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, nel caso in cui risulti che, al momento in cui il ricorso è stato posto in decisione, la P.A. appaltante abbia già stipulato il contratto di appalto, atteso che in tale ipotesi l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione della gara non potrebbe comportare alcun vantaggio per la impresa ricorrente.

Gli altri principi sono:
– nel caso in cui il bando di gara, dopo avere indicato la categoria prevalente OG4 classifica VIII, abbia previsto, tra le condizioni di partecipazione, quali altre categorie subappaltabili e scorporabili, la cat. OG1, la cat. OG6 e la cat. OG9, va esclusa dalla gara di appalto una società che non è qualificata per le categorie OG6 e OG9 le quali (come indicato nella tabella dell’allegato A al DPR 34/2000) sono a qualificazione obbligatoria; in tal caso, infatti, l’impresa non può eseguire direttamente i lavori relativi a tali categorie ma, ai sensi dell’art. 74, co. 2, DPR 554/1999, deve subappaltarli ad imprese dotate delle relative qualificazioni ovvero costituire allo scopo un’associazione temporanea di tipo verticale. Nè può sanare la carenza di qualificazione la circostanza che la società stessa abbia dichiarato di volere subappaltare solo “parte” dei lavori rientranti nelle categorie OG6 e OG9, atteso che in tale ipotesi l’impresa dovrebbe eseguire direttamente la restante parte dei lavori rientranti nelle dette categorie per le quali non è provvista di qualificazione;

– nel caso in cui il disciplinare di gara, nel richiedere una cauzione provvisoria garantita da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza, abbia specificato che la fideiussione o la polizza debbono contenere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione da parte del fideiussore o dell’intermediario finanziario di rinuncia espressa al beneficio della previa escussione del garantito nonché la rinuncia a far valere le eccezioni di spettanza di quest’ultimo, va esclusa dalla gara una ditta che ha prodotto la fideiussione senza la espressa rinuncia a far valere le eccezione di spettanza del garantito; nè tale carenza può essere sanata dalla clausola con cui il garante si impegna al pagamento a semplice richiesta scritta, atteso che, nell’ipotesi prospettata, la fideiussione si presenta comunque incompleta e deve condurre all’esclusione della candidata non potendo ricorrere l’amministrazione aggiudicatrice ad interpretazione di tipo sostanzialistico, dovendo invece applicare alla lettera le regole di gara.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Prima Sezione, Sentenza 19 novembre 2007, n. 11330).

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