Il prefetto aveva bloccato per sei mesi la licenza di deposito di sostanze esplodenti di IV e V categoria, nonché l’autorizzazione ad esercitare il mestiere di pirotecnico. Il motivo? Un parente dell’imprenditore è indagato nell’operazione Tornado.
Tutto è iniziato con l’arresto di Donato Mega, amministratore di un’altra ditta che si occupa della produzione di fuochi d’artificio, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nella famosa operazione Tornado. Si è così fatta luce sugli affari di un’associazione a stampo mafioso capitanata dal boss Giuseppe Amato e dai “ragazzi di Padreterno”. Si sospettava quindi un coinvolgimento anche nella ditta del cugino, per il quale era scattato il provvedimento.
A difendere l’imprenditore gli avvocati Alfredo Matranga e Francesco Meo, che si sono battuti fino ad ottenere l’annullamento del provvedimento. Il TAR Lecce ha evidenziato che il semplice rapporto di cuginanza con l’indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, non è sufficiente a disporre la sospensione. Secondo il giudice mancherebbero ulteriori elementi di fatto che rendano plausibile “l’influenza reciproca di comportamenti” tra il ricorrente e il parente indagato. Oltretutto l’imprenditore non è accusato in sede penale di far parte del sodalizio criminoso ed è completamente estraneo alle vicende penali.
Il TAR ha inoltre fatto presente che la Prefettura ha concluso il procedimento sanzionatorio violando le garanzie procedimentali e partecipative del ricorrente. Aveva preannunciato l’emanazione di un provvedimento di revoca della licenza, dando al ricorrente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni. Senza però attendere tale termine, ha concluso il procedimento sanzionatorio sospendendo per sei mesi la licenza di pirotecnico dell’imprenditore.
“Per l’Avv. Alfredo Matranga si tratta di una pronuncia cautelare molto innovativa che evidenza come il solo rapporto di parentela con un indagato non può giustificare l’adozione da parte del Prefetto di un provvedimento così gravoso come la sospensione dell’attività lavorativa. L’altro principio importante evidenziato dal TAR riguarda il mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione dei termini a garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, regola quest’ultima anch’essa violata nella circostanza.”
L’udienza per la discussione del merito del ricorso è fissata per il prossimo 10 marzo 2020.