In tema di assegnazione di sedi farmaceutiche, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. reg. Puglia 9 agosto 2006 n. 26, come modificata dall’art.1, l. reg. Puglia 12 dicembre 2006 n. 34.
E’ questo uno dei principi con cui il T.A.R. Puglia – Bari – Sezione I con la Sentenza 4 marzo 2008, n. 483 ha respinto il ricorso proposto da alcuni titolari di famarcie unitamente all’Ordine dei Farmacisisti della Provincia di Lecce avverso la nota dirigenziale relativa a diffida a bandire i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nonchè la determinazione dirigenziale, relativa ad assegnazione extra ordinem di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
Con la sentenza in commento il TAR barese ha tra l’altro statuito che:
- gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria ed anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interessi tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell’atto impugnato che l’ordine assume invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria;
- nel processo amministrativo, la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per essere idoneo ad escludere la legittimazione ad agire dell’ordine professionale deve essere sostanziale, essendo all’uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l’ordine assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria;
- la materia della assegnazione delle sedi farmaceutiche, afferendo alla sfera della “tutela della salute”, rientra tra quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente della Regione ai sensi dell’art. 117 comma 3, Cost. come novellato con la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, sicché, in essa, le Regioni possono legiferare con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione è rimessa, invece, alla legislazione statale.